PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, numero 3), le parole: «di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale» sono sostituite dalle seguenti: «di istituto tecnico commerciale o industriale o per geometri o equipollente»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «All'obbligo di iscrizione nel ruolo non sono tenuti i cittadini di altri Paesi membri dell'Unione europea che esercitano nel territorio della Repubblica l'attività di agente o di rappresentante di commercio in regime di prestazione di servizi».

      2. All'articolo 9 della legge 3 maggio 1985, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È comunque valido il contratto stipulato con chi non è iscritto al ruolo»;

          b) al terzo comma, le parole da: «compresa» fino a: «4.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «compresa tra 5.000 euro e 10.000 euro».

      3. Dopo l'articolo 12 della legge 3 maggio 1985, n. 204, è aggiunto il seguente:

      «Art. 12-bis. - 1. È istituito un certificato professionale aggiuntivo con il quale si attestano l'esercizio abituale della professione, il costante aggiornamento professionale e un comportamento conforme alle norme di corretto svolgimento della professione

 

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e che costituisce un attestato di qualità professionale.
      2. Il certificato professionale è rilasciato dalle organizzazioni sindacali degli agenti e dei rappresentanti di commercio rappresentate nel consiglio di amministrazione della Fondazione ENASARCO o da un ente da questa costituito».

Art. 2.

      1. Al fine di assicurare che le modalità di rilascio del certificato professionale di cui all'articolo 12-bis della legge 3 maggio 1985, n. 204, introdotto dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, siano omogenee su tutto il territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto appositi princìpi e criteri.